Nel caso di specie, essendo pacifico che l’appaltatore, nelle more del giudizio, aveva rimosso la gru a sue spese (con il consenso del committente e del proprietario del ámbito), il giudice di appello avrebbe dovuto dichiarare non più sussistente la condizione giustificante la sospensione del pagamento della somma necessaria https://avvocato-roma-droga07306.blogzag.com/73984556/detalles-ficción-y-ricorso-in-cassazione