L’art. 2236 c.c. dispone che se la prestazione del professionista intellettuale implica la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà, il prestatore d'opera non risponde dei danni, se non in caso di dolo o di colpa grave; quindi, il professionista: (Nella specie pur nel comprovato e contestato ritardo dell’avvocato https://cancellarerednoticeinterp07272.thekatyblog.com/27794491/top-latest-five-avvocato-penale-negligenza-professionale-milano-italia-urban-news