(iii) Il corso della prescrizione è sospeso dalla data del provvedimento che dispone una rogatoria internazionale, sino al giorno in cui l’autorità richiedente riceve la documentazione richiesta, o comunque decorsi 6 mesi dal provvedimento che dispone la rogatoria. Il corso della prescrizione impar è più interrotto dalla sentenza di condanna https://greatbookmarking.com/story18537275/la-gu%C3%ADa-m%C3%A1s-grande-para-reati-fallimentari